Art. 21

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese o i paesi di origine [paesi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006]; b) nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero greggio, in equivalente zucchero bianco, che non può superare la quantità iniziale determinata in virtù dell', c) nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte B. 2.   La domanda di titolo di importazione è corredata: a) dell'originale del titolo di esportazione rilasciato dalle autorità competenti del paese di esportazione o di uno dei paesi di esportazione, conforme al modello figurante nell'allegato II, per un quantitativo pari a quello figurante della domanda di titolo. Il titolo di esportazione può essere sostituito da una copia, autenticata dalle autorità competenti del paese di esportazione, della prova di origine di cui all' per i paesi contemplati dal protocollo ACP o di cui all' per l'India; b) dell'impegno con cui una raffineria accreditata a norma dell' del regolamento (CE) n. 318/2006 garantisce che il prezzo versato è pari almeno al prezzo minimo di acquisto di cui all' del presente regolamento.
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