Art. 25

In vigore dal 28 giu 2006
Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture: a) nella casella 8, il paese di origine (uno dei paesi di cui all', paragrafo 2); b) nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero greggio, in peso tal quale, che non può superare la quantità iniziale prevista all', paragrafo 2; c) nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte D; d) nella casella 24, almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte E.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo