Art. 25
In vigore dal 28 giu 2006
Le domande di titolo di importazione e i titoli stessi recano le seguenti diciture:
a)
nella casella 8, il paese di origine (uno dei paesi di cui all', paragrafo 2);
b)
nelle caselle 17 e 18, la quantità di zucchero greggio, in peso tal quale, che non può superare la quantità iniziale prevista all', paragrafo 2;
c)
nella casella 20, la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono e almeno una delle diciture indicate nell'allegato III, parte D;
d)
nella casella 24, almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte E.
Storico versioni
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