Art. 30

In vigore dal 28 giu 2006
1.   I quantitativi di zucchero di importazione eccezionale e/o di zucchero di importazione industriale per i quali i dazi all'importazione saranno in tutto o in parte sospesi, sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, per campagna di commercializzazione o parte di compagna. 2.   Ai fini della determinazione della quantità di zucchero di importazione industriale di cui al paragrafo 1, è redatto un bilancio comunitario previsionale e complessivo di approvvigionamento di zucchero necessario per la fabbricazione dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006. Il bilancio tiene conto in particolare dei quantitativi e del prezzo dello zucchero fuori quota disponibile sul mercato comunitario e della possibilità prevista all', paragrafo 3, del medesimo regolamento di considerare lo zucchero ritirato dal mercato come zucchero eccedente atto a diventare zucchero industriale.
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