Art. 27
In vigore dal 28 giu 2006
Per i quantitativi relativi a Cuba, di cui all', paragrafo 2, e limitatamente a un quantitativo di 23 930 tonnellate originario del Brasile, se non sono stati rilasciati titoli di importazione anteriormente al 1o luglio della campagna di commercializzazione in corso, la Commissione può decidere, sulla base dei programmi di fornitura, di rilasciare titoli ad altri paesi terzi contemplati nello stesso articolo nei limiti dei quantitativi suddetti.
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