Art. 22
In vigore dal 28 giu 2006
1. Insieme alla prova dell'origine ai sensi dell' del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, all'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare recante:
a)
almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento;
b)
il codice NC 1701 11 10 .
2. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, per motivi di controllo in particolare dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente immessi in libera pratica.
Storico versioni
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