Art. 24

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Per ciascuna campagna di commercializzazione sono aperti contingenti tariffari per un quantitativo totale di 96 801 tonnellate di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10 , da importare come «zucchero concessioni CXL» al dazio di 98 EUR/t. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il quantitativo è pari a 126 671 t di zucchero greggio di canna. 2.   I quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti per paese d'origine nel modo seguente: — Cuba 58 969 t, — Brasile 23 930 t, — Australia 9 925 t, — Altri paesi terzi 3 977 t. Tuttavia, per la campagna di commercializzazione 2006/2007, la ripartizione per paese di origine è la seguente: — Cuba 73 711 t, — Brasile 29 913 t, — Australia 17 369 t, — Altri paesi terzi 5 678 t. 3.   Il dazio di 98 EUR/t si applica allo zucchero greggio della qualità tipo definita nell'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006. Se la polarizzazione dello zucchero greggio importato è diversa da 96 gradi, il dazio di 98 EUR/t è aumentato o diminuito, secondi i casi, dello 0,14 % per ogni decimo di grado di scarto constatato.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo