Art. 23
In vigore dal 28 giu 2006
1. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si considera originario dell'India lo zucchero complementare la cui origine è determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità ed è comprovata da un certificato d'origine rilasciato conformemente all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93.
2. All'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare in cui figura almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C, del presente regolamento.
3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro importatore, per motivi di controllo in particolare dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 2, indicandovi le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero greggio effettivamente importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:950:oj#art-23