Art. 17

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Insieme alla prova dell'origine ai sensi dell' del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, all'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare recante: a) almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A, del presente regolamento; b) la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna; c) la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa. La prova dell'origine è valida indipendentemente dal periodo di consegna indicato alla lettera b). 2.   La prova dell'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 . 3.   L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica, per motivi di controllo in particolare del periodo di consegna e dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi: a) la data, constatata in base ad un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione; b) la data di cui all', paragrafo 1; c) le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:950:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Regolamento (UE) 2006/950 — Testo vigente | Portale Normativo