Art. 17
In vigore dal 28 giu 2006
1. Insieme alla prova dell'origine ai sensi dell' del protocollo 1 accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, all'atto dell'importazione è presentato alle autorità doganali un documento complementare recante:
a)
almeno una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A, del presente regolamento;
b)
la data d'imbarco delle merci e il relativo periodo di consegna;
c)
la sottovoce della tariffa doganale comune corrispondente al prodotto in causa.
La prova dell'origine è valida indipendentemente dal periodo di consegna indicato alla lettera b).
2. La prova dell'origine e il documento complementare recanti la designazione dello zucchero del codice NC 1701 99 possono essere utilizzati eventualmente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 11 .
3. L'interessato fornisce all'autorità competente dello Stato membro di immissione in libera pratica, per motivi di controllo in particolare del periodo di consegna e dei quantitativi, la copia del documento complementare di cui al paragrafo 1, indicandovi:
a)
la data, constatata in base ad un documento marittimo appropriato, in cui è stato ultimato il carico dello zucchero nel porto di esportazione;
b)
la data di cui all', paragrafo 1;
c)
le informazioni riguardanti l'operazione di importazione, in particolare la polarizzazione dichiarata, e i quantitativi di zucchero in peso tal quale effettivamente importati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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