Art. 8

In vigore dal 28 giu 2006
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, separatamente per contingente tariffario o per obbligo di consegna e per paese di origine: a) anteriormente alla fine di ogni mese, i quantitativi di zucchero, espressi in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, effettivamente importati nel corso del terzo mese precedente; b) anteriormente al 1o marzo e con riferimento alla campagna di commercializzazione precedente o al periodo di consegna precedente, secondo i casi, i) il quantitativo totale effettivamente importato: — sotto forma di zucchero da raffinare, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, — sotto forma di zucchero non destinato alla raffinazione, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco; ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.
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