Art. 5
In vigore dal 28 giu 2006
1. Entro il primo giorno lavorativo di ogni settimana, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, espressi se del caso in equivalente zucchero bianco, per i quali nel corso della settimana precedente sono state presentate domande di titoli di importazione, previa applicazione, se del caso, del coefficiente di accettazione di cui all', paragrafo 2.
I quantitativi richiesti sono ripartiti per codice NC, a otto cifre, precisando la campagna di commercializzazione o il periodo di consegna, i quantitativi per paese di origine e se si tratta di domande di titoli per zucchero da raffinare o zucchero non destinato alla raffinazione. Gli Stati membri informano la Commissione anche se non sono state presentate domande di titoli di importazione.
2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli di importazione.
3. Se le domande di titolo raggiungono o superano il quantitativo corrispondente ad uno degli obblighi di consegna per paese, fissato in virtù dell' per lo zucchero ACP/India, o di uno dei contingenti tariffari per gli altri zuccheri, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione, in proporzione al quantitativo disponibile, che gli Stati membri applicano ad ogni domanda.
La Commissione informa anche gli Stati membri del fatto che, a causa del raggiungimento del limite, non possono essere più accolte domande di titolo con riferimento all'obbligo di consegna o al contingente tariffario di cui trattasi.
Il coefficiente di attribuzione per un dato paese che superi il proprio obbligo di consegna per lo zucchero ACP/India in misura inferiore o pari al 5 % e a 5 000 tonnellate è pari al 100 %.
4. Se la Commissione ha già informato gli Stati membri che è stato raggiunto il limite di ammissibilità delle domande di titoli, ma dalla contabilizzazione di cui al paragrafo 2 emerge che sono ancora disponibili quantitativi di zucchero per gli obblighi di consegna di zucchero ACP/India o per contingenti tariffari di altri zuccheri, la Commissione informa nuovamente gli Stati membri che il limite non è raggiunto.
Storico versioni
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