Art. 9
In vigore dal 28 giu 2006
1. Le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 3 e 6 e all', sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
2. A richiesta della Commissione, gli Stati membri le comunicano precisazioni in merito ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali nel corso di determinati mesi, da specificare a norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:950:oj#art-9