Art. 9

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 3 e 6 e all', sono effettuate per via elettronica su formulari messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. 2.   A richiesta della Commissione, gli Stati membri le comunicano precisazioni in merito ai quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell'ambito dei contingenti tariffari e degli accordi preferenziali nel corso di determinati mesi, da specificare a norma dell'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:950:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo