Art. 11
In vigore dal 28 giu 2006
1. Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero. Se lo zucchero non è raffinato nel termine fissato all', paragrafo 4, lettera b), il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla relativa campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero che non sono stati raffinati, salvo forza maggiore o per motivi tecnici eccezionali.
2. Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell' del regolamento (CE) n. 318/2006 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando:
a)
i quantitativi di zucchero corrispondenti a titoli di importazione per zucchero da raffinare, indicando i riferimenti dei titoli stessi;
b)
i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto;
c)
gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza.
3. Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero per i quali:
a)
non ha rispettato il termine di cui all', paragrafo 4, lettera b);
b)
non può fornire la prova, giudicata soddisfacente dall'autorità competente, che lo zucchero di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo non è zucchero importato non destinato alla raffinazione oppure, se si tratta di zucchero destinato alla raffinazione, che non è stato raffinato per motivi tecnici eccezionali o per causa di forza maggiore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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