Art. 1
In vigore dal 28 giu 2006
1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione relative all'importazione dei prodotti del settore dello zucchero di cui:
a)
all', paragrafo 1, del protocollo ACP;
b)
all', paragrafo 1, dell'accordo India;
c)
all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 318/2006;
d)
all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006;
e)
al calendario «CXL — Comunità europee» di cui all' del regolamento (CE) n. 1095/96;
f)
all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2007/2000;
g)
all', paragrafo 2, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
2. I quantitativi importati in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g) (di seguito «contingenti tariffari») e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo (di seguito «obblighi di consegna») per le campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 recano i numeri d'ordine indicati nell'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:950:oj#art-1