Art. 2

In vigore dal 28 giu 2006
Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) «zucchero ACP/India», lo zucchero di cui al codice NC 1701 , originario degli Stati indicati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006, importato nella Comunità in forza del protocollo ACP o dell'accordo India; b) «zucchero complementare», il quantitativo complementare di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2007, per il quale è sospesa l'applicazione dei dazi all'importazione di zucchero di canna destinato alla raffinazione, di cui al codice NC 1701 11 10 , originario degli Stati di cui all'allegato VI del medesimo regolamento; c) «zucchero concessioni CXL», lo zucchero greggio di canna figurante nel calendario «CXL — Comunità europee» di cui all' , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1095/96; d) «zucchero Balcani», i prodotti del settore dello zucchero di cui ai codici NC 1701 e 1702 , originari dell'Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia, del Montenegro, del Kosovo, o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, importati nella Comunità in virtù del regolamento (CE) n. 2007/2000 e dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia; e) «zucchero di importazione eccezionale», i prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006; f) «zucchero di importazione industriale», i prodotti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006; g) «protocollo ACP», il protocollo 3 sullo zucchero ACP accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou le 23 giugno 2000 (di seguito «accordo di partenariato ACP-CE»); h) «accordo India», l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna; i) «periodo di consegna», il periodo definito all' del protocollo ACP e all' dell'accordo India; j) «partita», un quantitativo di zucchero che si trova su una nave determinata e che è effettivamente scaricato in un porto europeo della Comunità; k) «peso tal quale», il peso dello zucchero come tale; l) «polarizzazione dichiarata», la polarizzazione reale dello zucchero greggio importato, verificata, se necessario, dalle competenti autorità nazionali secondo il metodo polarimetrico, il cui grado è espresso con sei cifre decimali; m) «giorno lavorativo», un giorno lavorativo della Commissione, a norma dell' del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (13); n) «raffinazione», l'operazione di trasformazione di zuccheri greggi in zuccheri bianchi, quali definiti all' del regolamento (CE) n. 318/2006 ed ogni operazione tecnica equivalente applicata a zucchero bianco alla rinfusa; (o) «raffinerie a tempo pieno», le raffinerie definite all', punto 13), del regolamento (CE) n. 318/2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:950:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo