Art. 18

Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti

In vigore dal 21 giu 2006
Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti 1.   La Commissione istituisce sistemi informatici che permettano scambi di documenti e di informazioni, per via elettronica, tra di essa e gli Stati membri, relativamente alle comunicazioni e alle richieste di informazioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e relative modalità di applicazione. Essa informa gli Stati membri delle condizioni generali di attuazione di tali sistemi tramite il comitato dei Fondi agricoli. 2.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono in particolare trattare: a) i dati necessari alle transazioni finanziarie, in particolare quelli relative ai conti mensili ed annuali degli organismi pagatori, alle dichiarazioni delle spese e delle entrate ed alla trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui agli del presente regolamento, all’ del regolamento (CE) n.885/2006 ed agli del regolamento (CE) n. 884/2006; b) i documenti di comune interesse che permettono il controllo dei conti e la consultazione delle informazioni e dei documenti che l’organismo pagatore deve mettere a disposizione della Commissione; c) i testi comunitari e gli orientamenti della Commissione in materia di finanziamento della politica agraria comune da parte delle autorità autorizzate e designate in applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, nonché gli orientamenti relativi all’applicazione armonizzata delle normative di cui trattasi. 3.   La forma ed il contenuto dei documenti di cui agli del presente regolamento, all’, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del regolamento (CE) n. 885/2006 ed agli del regolamento (CE) n. 884/2006 sono definiti dalla Commissione sulla base dei modelli riportati negli allegati da II a XI del presente regolamento, negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 885/2006 e nell’allegato III del regolamento (CE) n. 884/2006. Tali modelli sono adattati ed aggiornati dalla Commissione, previa informazione del comitato dei Fondi agricoli. 4.   I sistemi informatici di cui al paragrafo 1 possono comprendere gli strumenti necessari che consentano alla Commissione di accedere ai dati e di gestire i conti del FEAGA e del FEASR, nonché quelli necessari per calcolare le spese forfettarie o le spese che richiedono l’impiego di metodi uniformi, con particolare riguardo alle spese finanziarie e ai deprezzamenti. 5.   I dati relativi alle transazioni finanziarie sono comunicati, introdotti ed aggiornati nei sistemi informatici di cui al paragrafo 1, sotto la responsabilità dell’organismo pagatore, dallo stesso organismo pagatore o dall’organismo al quale è stata delegata tale funzione, se del caso tramite gli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1290/2005. 6.   Quando un documento o una procedura, previsti dal regolamento (CE) n. 1290/2005 o dalle relative modalità di applicazione, richiedono la firma di una persona autorizzata o l’accordo di una persona in una o più fasi della procedura, i sistemi informatici istituiti per la trasmissione di tali documenti devono permettere di identificare ogni persona in modo inequivocabile ed offrire garanzie ragionevoli di inalterabilità del contenuto dei documenti, anche per le diverse fasi della procedura, in conformità della normativa comunitaria. Per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa e la dichiarazione di affidabilità unita ai conti annuali, di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i) e lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, i documenti trasmessi per via elettronica sono conservati, nella loro forma originale, dagli organismi pagatori o, se del caso, dagli organismi di coordinamento riconosciuti in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. 7.   La conservazione dei documenti elettronici e digitalizzati deve essere garantita per tutto il periodo richiesto in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 885/2006. 8.   In caso di disfunzione di un sistema informatico o di collegamento instabile, lo Stato membro può, con l’accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un’altra forma, secondo modalità da essa determinate.
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Scambio elettronico delle informazioni e dei documenti (Art. 18 Regolamento (UE) 2006/883) — Testo vigente | Portale Normativo