Art. 7

Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa

In vigore dal 21 giu 2006
Tasso di cambio applicabile per la redazione delle dichiarazioni di spesa 1.   Per la redazione delle dichiarazioni di spesa, gli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano lo stesso tasso di cambio da essi utilizzato quando hanno effettuato i pagamenti ai beneficiari o riscosso entrate, in conformità del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione (11) e della normativa agricola del settore. 2.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, e in particolare per le operazioni per le quali la legislazione agricola del settore non ha fissato un fatto generatore, il tasso di cambio applicabile è il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese nel quale è dichiarata la spesa o l’entrata con destinazione specifica. 3.   Il tasso di cambio di cui al paragrafo 2 si applica anche ai recuperi effettuati globalmente per più operazioni eseguite anteriormente al 16 ottobre 2006 o al 16 ottobre 2007, in caso di applicazione dell’, paragrafo 2, secondo comma.
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