Art. 9
Riduzione dei pagamenti da parte della Commissione
In vigore dal 21 giu 2006
Riduzione dei pagamenti da parte della Commissione
1. Le spese pagate oltre i termini o le scadenze prescritti sono imputate con una riduzione dei pagamenti mensili secondo le seguenti modalità:
a)
quando le spese pagate con ritardo rappresentano fino al 4 % delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze, non è operata alcuna riduzione;
b)
una volta superato il margine del 4 %, le spese supplementari effettuate con ritardo sono ridotte secondo le seguenti modalità:
—
per un ritardo fino ad un massimo di un mese, la spesa è ridotta del 10 %,
—
per un ritardo fino ad un massimo di due mesi, la spesa è ridotta del 25 %,
—
per un ritardo fino ad un massimo di tre mesi, la spesa è ridotta del 45 %,
—
per un ritardo fino ad un massimo di quattro mesi, la spesa è ridotta del 70 %,
—
per un ritardo di più di quattro mesi, la spesa è ridotta del 100 %.
2. In deroga al paragrafo 1, per i pagamenti diretti di cui all’, al titolo III o, se del caso, al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (12), effettuati per l’anno N, il cui pagamento al di là dei termini e delle scadenze prescritti avverrebbe dopo il 15 ottobre dell’anno N+1, si applicano le seguenti modalità:
a)
quando il margine del 4 % di cui al paragrafo 1, lettera a), non è utilizzato completamente per pagamenti effettuati entro il 15 ottobre dell’esercizio N+1 e la parte rimanente di detto margine supera il 2 %, il margine è ridotto al 2 %;
b)
in ogni caso, i pagamenti effettuati nel corso degli esercizi finanziari N+2 e successivi sono ammissibili per lo Stato membro interessato soltanto nel limite del suo massimale nazionale, di cui agli allegati VIII o VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, o della sua dotazione finanziaria annuale, stabilita in conformità dell’articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento, per l’anno che precede quello dell’esercizio finanziario durante il quale è effettuato il pagamento, a seconda dei casi aumentato degli importi relativi al premio per i prodotti lattiero-caseari e dei pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96, del medesimo regolamento, e dell’importo supplementare dell’aiuto previsto dall’ dello stesso, ridotto della percentuale di cui all’ e corretto mediante l’adeguamento di cui all’, tenendo conto dell’articolo 12 bis del medesimo regolamento e degli importi fissati all’ del regolamento (CE) n.188/2005 della Commissione (13);
c)
superati i margini di cui alla lettera a), le spese contemplate dal presente paragrafo sono ridotte del 100 %.
3. La Commissione applica una ripartizione temporale diversa da quella prevista ai paragrafi 1 e 2 e/o tassi di riduzione inferiori o nulli qualora si verifichino condizioni di gestione particolari per talune misure, o se gli Stati membri presentano giustificazioni fondate.
Tuttavia, per i pagamenti di cui al paragrafo 2, il primo comma del presente paragrafo si applica nei limiti dei massimali di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo 2.
4. Nell’ambito dei pagamenti mensili sull’imputazione delle spese, il controllo del rispetto dei termini e delle scadenze è effettuato due volte nel corso dell’esercizio di bilancio:
—
sulle spese effettuate fino al 31 marzo,
—
sulle spese effettuate fino al 31 luglio.
Gli eventuali superamenti avvenuti nel corso dei mesi di agosto, settembre e ottobre sono presi in considerazione al momento della decisione di liquidazione contabile, di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
5. La Commissione, dopo aver informato gli Stati membri interessati, può tuttavia differire il versamento dei pagamenti mensili agli Stati membri, quale previsto dall’, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, se le comunicazioni di cui all’ del presente regolamento le pervengono in ritardo o contengono discordanze che richiedono verifiche supplementari.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo e le eventuali altre riduzioni effettuate in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono operate fatta salva la decisione successiva di verifica di conformità, di cui all’articolo 31 del medesimo regolamento.
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