Art. 8
Decisione di pagamento della Commissione
In vigore dal 21 giu 2006
Decisione di pagamento della Commissione
1. Sulla base dei dati trasmessi in conformità dell’, paragrafo 1, lettera b), la Commissione decide e versa i pagamenti mensili, fatte salve le rettifiche di cui tenere conto nelle decisioni successive e l’applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1290/2005.
2. Se all’apertura dell’esercizio il bilancio comunitario non è ancora stato adottato, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri, fissata per capitolo di spesa e nel rispetto dei limiti fissati dall’ del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
3. Se gli impegni anticipati di cui all’articolo 150, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 superano la metà degli stanziamenti corrispondenti dell’esercizio in corso, i pagamenti mensili sono concessi limitatamente ad una percentuale delle dichiarazioni di spesa trasmesse dagli Stati membri. La Commissione tiene conto del saldo non rimborsato agli Stati membri nelle decisioni relative ai rimborsi successivi.
Storico versioni
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