Art. 17
Calcolo dell’importo da pagare
In vigore dal 21 giu 2006
Calcolo dell’importo da pagare
1. Il contributo comunitario da pagare per le spese pubbliche ammissibili dichiarate nell’ambito di ciascun asse per ogni periodo di riferimento è calcolato sulla base del piano di finanziamento in vigore il primo giorno di tale periodo.
2. Durante ciascun periodo di riferimento gli importi dei contributi del FEASR recuperati presso i beneficiari nell’ambito del programma di sviluppo rurale di cui trattasi sono dedotti dall’importo a carico del FEASR nella dichiarazione di spesa relativa a tale periodo.
3. Gli importi in più o in meno eventualmente risultanti dalla liquidazione contabile, effettuata in conformità dell’, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 885/2006, che possono essere riutilizzati nell’ambito del programma di sviluppo rurale, sono aggiunti o dedotti dall’importo del contributo del FEASR quando viene effettuata la prima dichiarazione dopo la decisione di liquidazione.
4. Fatto salvo il massimale di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il cumulo delle dichiarazioni di spesa supera il totale programmato per un dato asse del programma di sviluppo rurale, l’importo da pagare è limitato all’importo programmato per tale asse. Le spese pubbliche così escluse possono essere imputate in una dichiarazione di spesa posteriore, purché lo Stato membro abbia presentato un piano di finanziamento adattato e la Commissione lo abbia accettato.
5. Il pagamento del contributo comunitario è effettuato dalla Commissione, in funzione delle disponibilità di bilancio, sul conto o sui conti aperti da ciascuno Stato membro.
Le intestazioni o i numeri dei conti sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.
Storico versioni
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