Art. 15

Piano di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 21 giu 2006
Piano di finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 1. Nel piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale sono specificati, tra l’altro, l’importo massimo del contributo del FEASR, la sua ripartizione annuale, la ripartizione per asse e per misura ed il tasso di cofinanziamento applicabile per ogni asse. Il piano di finanziamento entra in vigore dopo l’adozione del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione. Gli adattamenti successivi del piano di finanziamento che non richiedono l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore previa convalida mediante il sistema protetto di scambio di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri istituito ai fini dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli adattamenti del piano di finanziamento che richiedono l’adozione di una nuova decisione da parte della Commissione entrano in vigore dopo l’adozione della nuova decisione. Il piano di finanziamento di ciascun programma di sviluppo rurale e i relativi adattamenti sono inseriti dall’autorità di gestione del programma di cui trattasi nel sistema protetto di scambio di informazioni di cui al secondo comma.
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