Art. 13

Contabilità dei programmi di sviluppo rurale

In vigore dal 21 giu 2006
Contabilità dei programmi di sviluppo rurale 1.   Ogni organismo pagatore designato per un programma di sviluppo rurale tiene una contabilità che permette di identificare tutte le operazioni per programma e per misura. In tale contabilità figurano in particolare: a) l’importo della spesa pubblica e l’importo del contributo comunitario pagato per ogni operazione; b) gli importi da recuperare presso i beneficiari per le irregolarità o le negligenze constatate; c) gli importi recuperati, con identificazione dell’operazione di origine. 2.   Per la redazione delle loro dichiarazioni di spesa in euro, gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro applicano, per ogni operazione di pagamento o di recupero, il penultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea prima del mese durante il quale le operazioni sono registrate nei conti dell’organismo pagatore.
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