Art. 11
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
In vigore dal 21 giu 2006
Messa a disposizione degli Stati membri dei mezzi finanziari
1. La Commissione, dopo avere deciso in merito ai pagamenti mensili, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio mette a disposizione degli Stati membri, sul conto aperto da ciascuno Stato membro, i mezzi finanziari necessari alla copertura delle spese da finanziare mediante il FEAGA, deducendo l’importo corrispondente alle entrate con destinazione specifica.
Quando i pagamenti che deve effettuare la Commissione, una volta dedotte le entrate con destinazione specifica, danno luogo in uno Stato membro ad un importo negativo, le deduzioni eccedentarie sono rinviate ai mesi successivi.
2. L’intestazione e il numero del conto di cui al paragrafo 1 sono comunicati dagli Stati membri alla Commissione, secondo il modello fornito dalla Commissione.
3. Se uno Stato membro di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, continua a redigere in moneta nazionale le sue dichiarazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2007, il tasso di cambio applicato dalla Commissione per i pagamenti corrispondenti è quello del 10 del mese successivo a quello in cui è redatta la dichiarazione o, nel caso in cui a tale data non vi sia una quotazione generale, quello del primo giorno precedente la data per la quale vi sia una quotazione generale.
Storico versioni
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