Art. 12
Importi considerati entrate con destinazione specifica
In vigore dal 21 giu 2006
Importi considerati entrate con destinazione specifica
1. Sono considerate entrate con destinazione specifica alla stregua delle somme recuperate a seguito di irregolarità o di negligenze di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005:
a)
gli importi pagabili al bilancio comunitario, riscossi in seguito a penalità o sanzioni in conformità delle norme specifiche previste dalle legislazioni agricole settoriali;
b)
gli importi corrispondenti alle riduzioni o alle esclusioni dai pagamenti applicate in conformità delle norme relative alla condizionalità previste dal titolo II, capo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Alle entrate suddette si applicano in quanto compatibili le norme previste per le entrate con destinazione specifica diverse da quelle di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), trattenuti prima del pagamento dell’aiuto oggetto dell’irregolarità o della negligenza, sono dedotti dalla spesa corrispondente.
Storico versioni
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