Art. 10

Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica

In vigore dal 21 giu 2006
Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica 1.   Alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano in quanto compatibili gli articoli 150 e 151 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 2.   Con la decisione relativa ai pagamenti mensili adottata in applicazione dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione effettua il pagamento del saldo delle spese dichiarate da ciascuno Stato membro diminuite dell’importo delle entrate con destinazione specifica indicate dallo Stato membro nella medesima dichiarazione delle spese. Detta compensazione si considera equivalente alla riscossione delle entrate corrispondenti. 3.   Gli stanziamenti d’impegno e gli stanziamenti di pagamento generati dalle entrate con destinazione specifica sono aperti a partire dall’assegnazione di tali entrate alle linee di bilancio. La destinazione avviene al momento della contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica, nei due mesi successivi alla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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Contabilizzazione e riscossione delle entrate con destinazione specifica (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/883) — Testo vigente | Portale Normativo