Art. 14

Previsione del fabbisogno finanziario

In vigore dal 21 giu 2006
Previsione del fabbisogno finanziario Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, secondo il modello riportato nell’allegato X del presente regolamento, due volte all’anno, insieme alle dichiarazioni di spesa da trasmettere entro il 31 gennaio e il 31 luglio, le previsioni relative agli importi che dovranno essere finanziati dal FEASR per l’anno in corso, nonché una stima, aggiornata, delle domande di finanziamento per l’anno successivo.
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