Art. 16
Dichiarazioni di spesa
In vigore dal 21 giu 2006
Dichiarazioni di spesa
1. Gli organismi pagatori redigono dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Tali dichiarazioni riguardano, per ciascuna misura di sviluppo rurale, l’importo della spesa pubblica ammissibile per la quale l’organismo pagatore ha effettivamente versato il contributo corrispondente del FEASR durante il periodo di riferimento.
2. Una volta approvato il programma, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 1290/2005, le dichiarazioni di spesa, per via elettronica, secondo le modalità definite all’ del presente regolamento, rispettando la periodicità ed i termini seguenti:
a)
entro il 30 aprile per le spese del periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo;
b)
entro il 31 luglio per le spese del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno;
c)
entro il 10 novembre per le spese del periodo che va dal 1° luglio al 15 ottobre;
d)
entro il 31 gennaio per le spese del periodo che va dal 16 ottobre al 31 dicembre.
Le spese dichiarate per un dato periodo possono comportare rettifiche dei dati dichiarati per periodi di dichiarazione precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Tuttavia, se un programma di sviluppo rurale non è stato approvato dalla Commissione al 31 marzo 2007, le spese effettuate in anticipo dall’organismo pagatore sotto la propria responsabilità, nei periodi precedenti l’adozione di tale programma, sono dichiarate alla Commissione globalmente nella prima dichiarazione di spesa successiva all’adozione del programma.
3. Le dichiarazioni di spesa sono redatte sulla base del modello riportato nell’allegato XI. Per i programmi di sviluppo rurale che coprono regioni che beneficiano di tassi di cofinanziamento diversi, in conformità dell’articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, la domanda include una tabella distinta delle spese per ciascun tipo di regione.
4. Se sono constatate discordanze, divergenze di interpretazioni o incoerenze relative alle dichiarazioni di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 e relative modalità d’applicazione, per le quali sono necessarie verifiche supplementari, si chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni supplementari. Dette informazioni sono fornite attraverso il sistema protetto di scambio di informazioni di cui all’, secondo comma, del presente regolamento.
Il termine di pagamento di cui all’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 può essere in tal caso interrotto, per tutto l’importo oggetto della domanda di pagamento o per parte di esso, a partire dalla data di trasmissione della domanda di informazioni fino alla ricezione delle informazioni richieste e al più tardi fino alla dichiarazione di spesa del periodo successivo.
Qualora non venga trovata alcuna soluzione entro il termine suddetto, la Commissione può sospendere o ridurre i pagamenti in conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
5. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili ad un dato esercizio finanziario, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati esclusivamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
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