Art. 19

Contabilizzazione dei fondi provenienti dalla modulazione o dal rispetto delle condizioni in materia ambientale

In vigore dal 21 giu 2006
Contabilizzazione dei fondi provenienti dalla modulazione o dal rispetto delle condizioni in materia ambientale 1.   Gli importi trattenuti in conformità degli del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004 sono accreditati dallo Stato membro su un conto specifico aperto per ciascun organismo pagatore o su un conto specifico aperto nello Stato membro. La contabilizzazione deve permettere di identificare l’origine dell’importo accreditato in relazione al pagamento del relativo aiuto al beneficiario. 2.   Gli Stati membri possono ridistribuire agli organismi pagatori di loro scelta gli importi raccolti di cui al paragrafo 1 ai fini di una loro utilizzazione. Detti importi sono accreditati sul conto o sui conti di cui al paragrafo 1 ed utilizzati esclusivamente per il finanziamento del sostegno comunitario supplementare di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o per le misure di accompagnamento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1655/2004. Gli interessi generati dai fondi non utilizzati sono aggiunti al saldo disponibile alla fine di ogni esercizio finanziario ed utilizzati per il finanziamento delle medesime misure. 3.   Per le spese relative alle misure di cui al paragrafo 2, la contabilità degli organismi pagatori è tenuta separata dalle altre spese relative allo sviluppo rurale e comporta, per ciascun pagamento, una distinzione contabile tra i fondi nazionali ed i fondi provenienti dall’applicazione degli del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004. 4.   Gli importi trattenuti in conformità degli del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004 e gli interessi da essi eventualmente generati che non sono stati pagati in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 963/2001 della Commissione (14) o dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004, sono dedotti dai pagamenti mensili quando la Commissione adotta la decisione relativa alle spese di ottobre dell’esercizio di cui trattasi, in applicazione dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Se del caso, il tasso di cambio da utilizzare è quello di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
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