Art. 21
Abrogazione
In vigore dal 21 giu 2006
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 296/96 e la decisione C/2004/1723 del 26 aprile 2004 sono abrogati a decorrere dal 16 ottobre 2006.
Tuttavia il regolamento (CE) n. 296/96, eccetto l’, paragrafo 6 bis, lettera a), e la decisione C/2004/1723 continuano ad applicarsi per tutte le spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, sezione «garanzia», fino al 15 ottobre 2006.
I riferimenti al regolamento e alla decisione abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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