Art. 22
Entrata in vigore
In vigore dal 21 giu 2006
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2006, per le entrate riscosse e per le spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAGA e del FEASR, per gli esercizi 2007 e successivi. Tuttavia, l’ si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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