Art. 20
Spese del FEAOG, sezione «garanzia», per lo sviluppo rurale, effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006
In vigore dal 21 giu 2006
Spese del FEAOG, sezione «garanzia», per lo sviluppo rurale, effettuate tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2006
Lo Stato membro che, in conformità dell’articolo 39, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, del regolamento (CE) n. 1290/2005, nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale per il periodo 2000-2006 prevede di effettuare pagamenti relativi alla sezione «garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) fino al 31 dicembre 2006, ne fa richiesta alla Commissione entro il 1o luglio 2006, presentando le giustificazioni pertinenti. Nella domanda sono precisati il programma o i programmi e le misure di cui trattasi.
In caso di applicazione del primo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio 2007, per ogni programma e per ogni misura, la data in cui sono stati effettuati i pagamenti per il FEAOG, sezione «garanzia».
Storico versioni
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