Art. 3
Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri
In vigore dal 21 giu 2006
Messa a disposizione delle informazioni da parte degli Stati membri
Gli Stati membri raccolgono e tengono a disposizione della Commissione le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse ogni settimana, con le seguenti modalità:
a)
al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’inizio del mese fino alla fine della settimana precedente;
b)
al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese, quando la settimana è a cavallo di due mesi, le informazioni riguardanti l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente.
Storico versioni
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