Art. 5
Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica
In vigore dal 21 giu 2006
Norme generali applicabili alla dichiarazione di spesa e alle entrate con destinazione specifica
1. Fatte salve le disposizioni specifiche concernenti le dichiarazioni di entrate e le dichiarazioni di spesa relative all’ammasso pubblico di cui all’, le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate dagli organismi pagatori per un dato mese corrispondono ai pagamenti ed agli incassi effettivamente realizzati nel corso di tale mese.
Tali spese ed entrate sono imputate al bilancio del FEAGA per un esercizio finanziario «N» che inizia il 16 ottobre dell’anno «N-1» e va fino al 15 ottobre dell’anno «N».
Tuttavia:
a)
le spese che possono essere pagate prima che acquisti efficacia la disposizione in virtù della quale esse sono imputate, in tutto o in parte, al FEAGA, possono essere dichiarate esclusivamente:
—
nel mese nel corso del quale acquista efficacia la disposizione suddetta
oppure
—
nel mese successivo all’entrata in applicazione di tale disposizione;
b)
le entrate con destinazione specifica di cui lo Stato membro è debitore verso la Commissione sono dichiarate nel mese durante il quale scade il termine di versamento delle somme corrispondenti, previsto dalla normativa comunitaria;
c)
le rettifiche decise dalla Commissione, nell’ambito della liquidazione dei conti e della verifica di conformità, sono detratte o aggiunte direttamente dalla Commissione ai pagamenti mensili di cui, a seconda dei casi, all’, paragrafo 2 o all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione (10). Tuttavia gli Stati membri indicano gli importi relativi a tali rettifiche nella dichiarazione redatta per il mese per il quale sono effettuate dette rettifiche.
2. Le spese e le entrate con destinazione specifica sono prese in considerazione alla data in cui sono state addebitate o accreditate sul conto dell’organismo. Tuttavia, per i pagamenti, la data da prendere in considerazione può essere quella in cui l’organismo interessato ha emesso ed inviato ad un istituto finanziario o al beneficiario il titolo di pagamento. Gli organismi pagatori utilizzano lo stesso metodo durante tutto l’esercizio finanziario.
3. Le spese da dichiarare non tengono conto delle riduzioni operate in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004.
4. Le spese e le entrate con destinazione specifica dichiarate in conformità del paragrafo 1 possono comportare rettifiche dei dati dichiarati nei mesi precedenti dello stesso esercizio finanziario.
Se le rettifiche delle entrate con destinazione specifica portano, al livello di un organismo pagatore, a dichiarare per una data linea di bilancio entrate con destinazione specifica negative, le rettifiche eccedentarie sono rinviate al mese successivo. Se del caso, esse sono regolarizzate al momento della liquidazione contabile dell’anno di cui trattasi.
5. Gli ordini di pagamento non eseguiti, nonché i pagamenti addebitati e in seguito riaccreditati, sono detratti dalle spese per il mese nel corso del quale la mancata esecuzione o l’annullamento sono segnalati all’organismo pagatore.
6. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 i pagamenti dovuti a titolo del FEAGA gravati da crediti si considerano integralmente realizzati:
a)
alla data del pagamento della somma dovuta al beneficiario, se il credito è inferiore alla spesa liquidata,
b)
alla data della compensazione, se la spesa è inferiore o uguale al credito.
7. I dati cumulati relativi alle spese e alle entrate con destinazione specifica imputabili a un dato esercizio, da trasmettere alla Commissione entro il 10 novembre, possono essere rettificati unicamente nell’ambito dei conti annuali da trasmettere alla Commissione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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