Art. 4

Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri

In vigore dal 21 giu 2006
Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera c), punti i) ed ii), del regolamento (CE) n. 1290/2005, per via elettronica, le informazioni e documenti seguenti, secondo le modalità definite agli del presente regolamento: a) Al più tardi il terzo giorno lavorativo di ogni mese, le informazioni riguardanti l’importo globale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, sulla base del modello riportato nell’allegato I, e tutte le informazioni atte a spiegare le differenze rilevanti tra le previsioni stabilite conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto iii), e le spese sostenute o le entrate con destinazione specifica riscosse. b) Al più tardi il 10 di ogni mese, la dichiarazione delle spese di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in cui figuri l’importo totale delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, nonché la dichiarazione delle spese relative all’ammasso pubblico, sulla base del modello riportato nell’allegato II del presente regolamento. Tuttavia la comunicazione relativa alle spese sostenute e alle entrate con destinazione specifica riscosse tra il 1° e il 15 ottobre è trasmessa al più tardi il giorno 25 dello stesso mese. La dichiarazione delle spese comprende la ripartizione delle spese e delle entrate con destinazione specifica per articolo della nomenclatura del bilancio delle Comunità europee e, per i capitoli relativi all’audit delle spese agricole e alle spese con destinazione specifica, la ripartizione complementare per voce. Tuttavia, per determinate esigenze di controllo finanziario, la Commissione può chiedere una ripartizione più dettagliata. c) Al più tardi il giorno 20 di ogni mese, un fascicolo per l’imputazione nel bilancio comunitario delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dall’organismo pagatore nel corso del mese precedente, ad eccezione del fascicolo per l’imputazione delle spese sostenute e delle entrate con destinazione specifica riscosse dal 1° al 15 ottobre, che è trasmesso al più tardi il 10 novembre. d) Al più tardi il 20 maggio ed il 10 novembre di ogni anno, a complemento del fascicolo di cui alla lettera c), gli importi trattenuti ed utilizzati in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004. 2.   Il fascicolo, di cui al paragrafo 1, lettera c), è costituito da: a) un rendiconto (T 104, riportato nell’allegato V), redatto da ciascun organismo pagatore, relativo ai dati ripartiti secondo la nomenclatura del bilancio delle Comunità europee, per tipo di spesa e di entrata, secondo una nomenclatura dettagliata, messa a disposizione degli Stati membri, riguardante: i) le spese sostenute e le entrate con destinazione specifica riscosse nel corso del mese precedente, ii) le spese e le entrate con destinazione specifica cumulate sostenute e riscosse dall’inizio dell’esercizio finanziario fino alla fine del mese precedente, iii) le previsioni di spese e di entrate con destinazione specifica, riguardanti, a seconda dei casi: — solamente il mese in corso e i due mesi successivi, — il mese in corso, i due mesi successivi e il periodo fino alla fine dell’esercizio; b) un riepilogo (T103, riportato nell’allegato IV) dei dati di cui alla lettera a), per Stato membro, per tutti gli organismi pagatori di quest’ultimo; c) uno stato di concordanza dei dati (T 101, riportato nell’allegato III) tra le spese dichiarate in conformità del paragrafo 1, lettera b), e quelle dichiarate in conformità della lettera a) del presente paragrafo, se del caso con una giustificazione di tale differenza; d) conti giustificativi delle uscite e delle entrate relative all’ammasso pubblico, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione (9), presentati sotto forma di tabelle (Tabelle e.faudit), in conformità dell’allegato III del suddetto regolamento; e) tabelle (da T 106 a T 109, riportate negli allegati VI, VII, VIII ed IX) complementari a quelle di cui alle lettere a) e b), per le comunicazioni del 20 maggio e del 10 novembre, di cui al paragrafo 1, lettera d), che mostrano la situazione dei conti alla fine del mese d’aprile ed alla fine dell’esercizio finanziario, comprendenti: — la comunicazione degli importi trattenuti da ciascun organismo pagatore in applicazione degli del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’ del regolamento (CE) n. 1655/2004, compresi gli eventuali interessi (T 106 e T 107), — lo stato di utilizzazione da parte di ciascun organismo pagatore degli importi corrispondenti, in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1259/1999 o dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1655/2004 (T 108), — il riepilogo globale, a livello di ciascuno Stato membro, dei dati di cui al primo e secondo trattino del presente punto e degli interessi generati dai fondi non utilizzati (T 109). 3.   Il riepilogo dei dati (T103) di cui al paragrafo 2, lettera b) è trasmesso alla Commissione anche su supporto cartaceo. 4.   Tutte le informazioni finanziarie richieste in applicazione del presente articolo sono comunicate in euro. Tuttavia: — per le tabelle di cui al paragrafo 2, lettera e), gli Stati membri utilizzano la stessa moneta utilizzata per l’esercizio in cui è stata effettuata la trattenuta, — per le dichiarazioni di spesa e di detrazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri utilizzano la moneta nazionale. Inoltre, per le informazioni finanziarie relative all’esercizio finanziario 2007 diverse da quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento effettuano le comunicazioni in moneta nazionale.
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Comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/883) — Testo vigente | Portale Normativo