Art. 2
Contabilità degli organismi pagatori
In vigore dal 21 giu 2006
Contabilità degli organismi pagatori
1. Ciascun organismo pagatore tiene una contabilità, riservata esclusivamente all’imputazione delle spese e delle entrate di cui all’, paragrafo 1, ed agli del regolamento (CE) n. 1290/2005 e all’utilizzazione dei mezzi finanziari messi a sua disposizione per il pagamento delle spese corrispondenti. Detta contabilità deve permettere di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR.
2. Gli organismi pagatori degli Stati membri non appartenenti alla zona euro tengono una contabilità in cui sono indicati gli importi espressi nella moneta nella quale le spese e le entrate sono state sostenute o riscosse. Per permettere nondimeno il consolidamento del totale delle spese sostenute e delle entrate riscosse, essi devono essere in grado di fornire i dati corrispondenti in moneta nazionale e in euro.
Tuttavia, per le spese e le entrate del FEAGA diverse da quelle di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri che non fossero in grado di organizzare per il 16 ottobre 2006 una contabilità rispondente ai suddetti criteri possono, previa informazione della Commissione entro il 15 settembre 2006, rinviare tale scadenza al 16 ottobre 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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