Art. 6
Trasportatori
In vigore dal 22 dic 2004
Trasportatori
1. Nessuno può fungere da trasportatore a meno che non detenga un'autorizzazione rilasciata da un'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell', paragrafo 1. Copia dell'autorizzazione è esibita all'autorità competente allorché si trasportano animali.
2. I trasportatori comunicano all'autorità competente tutti i cambiamenti in relazione alle informazioni e ai documenti di cui all', paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all', paragrafo 1 entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si sono verificati.
3. I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
4. I trasportatori affidano l'accudimento degli animali a personale che ha seguito una formazione sulle disposizioni pertinenti degli allegati I e II.
5. Nessuno può guidare o fungere da guardiano su un veicolo stradale che trasporta equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame a meno di essere in possesso di un certificato di idoneità ai sensi dell', paragrafo 2. Il certificato di idoneità è messo a disposizione dell'autorità competente allorché si trasportano animali.
6. I trasportatori assicurano che un guardiano accompagni ogni partita di animali fatti salvi i casi in cui:
a)
gli animali siano trasportati in contenitori fissati, adeguatamente ventilati e, ove necessario, dotati di distributori automatici non capovolgibili e contenenti acqua e cibo sufficienti per un viaggio di durata doppia di quella prevista;
b)
il conducente svolga le funzioni di guardiano.
7. I paragrafi 1, 2, 4 e 5 non si applicano alle persone che trasportano animali fino ad una distanza massima di 65 km calcolati dal luogo di partenza al luogo di destinazione.
8. I trasportatori mettono a disposizione dell'autorità competente del paese in cui gli animali sono trasportati il certificato di omologazione di cui all', paragrafo 2 o all', paragrafo 2.
9. I trasportatori di equidi domestici, ad eccezione degli equidi registrati, e di animali domestici delle specie bovina, caprina e suina per lunghi viaggi su strada usano un sistema di navigazione come quello di cui all'allegato I, capo VI, punto 4.2 a decorrere dal 1o gennaio 2007 per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione e a decorrere dal 1o gennaio 2009 per tutti i mezzi di trasporto su strada. Essi conservano le registrazioni realizzate con tale sistema di navigazione per almeno tre anni e le mettono a disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa, in particolare allorché sono effettuati i controlli di cui all', paragrafo 4. Le disposizioni di attuazione concernenti il presente paragrafo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1:oj#art-6