Art. 7
Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto
In vigore dal 22 dic 2004
Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto
1. Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell', paragrafo 1.
2. Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell', paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.
Storico versioni
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