Art. 7

Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto

In vigore dal 22 dic 2004
Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto 1.   Nessuno può trasportare animali su strada per lunghi viaggi a meno che il mezzo di trasporto non sia stato ispezionato e omologato ai sensi dell', paragrafo 1. 2.   Nessuno può trasportare via mare, per più di 10 miglia marine, equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina a partire da un porto comunitario a meno che la nave adibita al trasporto di bestiame non sia stata ispezionata e non le sia stato rilasciato un certificato di omologazione ai sensi dell', paragrafo 1. 3.   Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano ai contenitori usati per il trasporto su strada e/o per vie navigabili per lunghi viaggi di equidi domestici o animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ispezione previa e omologazione dei mezzi di trasporto (Art. 7 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo