Art. 5

Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali

In vigore dal 22 dic 2004
Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali 1.   Nessuno può affidare mediante contratto o subappaltare il trasporto di animali tranne che a trasportatori autorizzati conformemente all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1. 2.   I trasportatori designano una persona fisica responsabile del trasporto e assicurano che le informazioni sulla programmazione, l'esecuzione e il completamento della parte di viaggio sotto la loro responsabilità possano essere ottenute in qualsiasi momento. 3.   Gli organizzatori assicurano che per ciascun viaggio: a) il benessere degli animali non sia compromesso a causa di un insufficiente coordinamento delle diverse parti del viaggio e si tenga conto delle condizioni atmosferiche; e b) una persona fisica sia incaricata di fornire informazioni sull'organizzazione, l'esecuzione e il completamento del viaggio all'autorità competente in qualsiasi momento. 4.   Per i lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina i trasportatori e gli organizzatori ottemperano alle disposizioni sul giornale di viaggio di cui all'allegato II.
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Obblighi di pianificazione per il trasporto di animali (Art. 5 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo