Art. 19

Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame

In vigore dal 22 dic 2004
Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame 1.   L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame, a condizione che la nave: a) operi a partire dallo Stato membro in cui la richiesta è presentata; b) non sia oggetto di una richiesta presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata; c) sia stata ispezionata dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risulti conforme ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 1, concernenti la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di bestiame. 2.   L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredato di un numero unico nello Stato membro. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali. 3.   L'autorità competente registra le navi adibite al trasporto di bestiame omologate, in modo da poterle identificare rapidamente soprattutto in caso di inosservanza del presente regolamento. 4.   L'autorità competente registra i certificati di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento.
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Certificato di omologazione delle navi adibite al trasporto di bestiame (Art. 19 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo