Art. 21
Controlli ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri
In vigore dal 22 dic 2004
Controlli ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri
1. Fatti salvi i controlli di cui all' del regolamento (CE) n. 639/2003, allorché gli animali sono presentati ai punti di uscita o ai posti d'ispezione frontalieri, i veterinari ufficiali degli Stati membri controllano che gli animali siano trasportati conformemente al presente regolamento e in particolare:
a)
che i trasportatori abbiano presentato copia di un'autorizzazione valida ai sensi dell', paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, dell', paragrafo 1;
b)
che i conducenti dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici, animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina o suina o pollame e i guardiani abbiano presentato un certificato di idoneità valido ai sensi dell', paragrafo 2;
c)
che gli animali siano idonei a continuare il viaggio;
d)
che i mezzi di trasporto con cui gli animali continueranno il viaggio siano conformi all'allegato I, capo II e, se del caso, capo VI;
e)
che, in caso di esportazione, i trasportatori abbiano fornito prova del fatto che il viaggio dal luogo di partenza al primo luogo di scaricamento nel paese di destinazione finale è conforme all'eventuale accordo internazionale citato nell'allegato V applicabile ai paesi terzi in questione;
f)
se equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina siano stati o debbano essere sottoposti a lunghi viaggi.
2. In caso di lunghi viaggi per gli equidi domestici e gli animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, i veterinari ufficiali dei punti di uscita e dei posti d'ispezione frontalieri eseguono e registrano nel giornale di viaggio i controlli di cui all'allegato II, sezione 3 «Luogo di destinazione». Le registrazioni di tali controlli e di quelli di cui al paragrafo 1 sono conservate dall'autorità competente per un periodo di almeno tre anni dalla data dei controlli, compresa copia del corrispondente foglio o stampato di registrazione di cui all'allegato I o all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85, se il veicolo è contemplato da tale regolamento.
3. Qualora l'autorità competente ritenga che gli animali non siano idonei a completare il viaggio, essi sono scaricati, abbeverati, nutriti e fatti riposare.
Storico versioni
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