Art. 11

Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi

In vigore dal 22 dic 2004
Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi 1.   L'autorità competente rilascia, a richiesta, autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi a patto che: a) essi ottemperino alle disposizioni dell', paragrafo 1, b) i richiedenti abbiano presentato la seguente documentazione: i) certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani, in conformità dell', paragrafo 2, per tutti i conducenti e i guardiani destinati a effettuare lunghi viaggi; ii) certificati di omologazione validi, in conformità dell', paragrafo 2, per tutti i mezzi di trasporto su strada da usarsi per lunghi viaggi; iii) dettagli sulle procedure che consentono ai trasportatori di tracciare e registrare i movimenti dei veicoli stradali che ricadono sotto la loro responsabilità e di contattare in permanenza i conducenti in questione durante i lunghi viaggi; iv) piani d'emergenza in caso di emergenza. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto iii), i trasportatori che effettuano lunghi trasporti di equidi domestici diversi dagli equidi registrati e di animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina devono dimostrare che usano il sistema di navigazione di cui all', paragrafo 9: a) per i mezzi di trasporto su strada di nuova costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 2007; b) per tutti i mezzi di trasporto su strada, a decorrere dal 1o gennaio 2009. 3.   L'autorità competente rilascia tali autorizzazioni conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo II. Tali autorizzazioni sono valide per non più di cinque anni dalla data di rilascio e sono valide per tutti i viaggi, compresi i lunghi viaggi.
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Requisiti per le autorizzazioni dei trasportatori che fanno lunghi viaggi (Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo