Art. 18

Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada

In vigore dal 22 dic 2004
Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada 1.   L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia a richiesta un certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi, a condizione che i mezzi di trasporto: a) non siano oggetto di una domanda presentata ad un'altra autorità competente nello stesso o in un altro Stato membro o di un'omologazione da essa rilasciata; b) siano stati ispezionati dall'autorità competente o dall'organismo designato dallo Stato membro e risultino conformi ai requisiti dell'allegato I, cap. II e VI, applicabili alla progettazione, costruzione e manutenzione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi. 2.   L'autorità competente o l'organismo designato dallo Stato membro rilascia ciascun certificato corredandolo di un numero unico nello Stato membro conformemente al modello riportato nell'allegato III, capo IV. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese. I certificati sono validi per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di rilascio e la loro validità viene meno non appena il mezzo di trasporto sia modificato o riattato in un modo che incida sul benessere degli animali. 3.   L'autorità competente registra i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto su strada usati per lunghi viaggi in una base di dati elettronica, per consentirne la rapida identificazione da parte delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, segnatamente in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono accordare deroghe alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni del capo V, paragrafo 1.4, lettera b) e del capo VI dell'allegato I per i mezzi di trasporto su strada in percorsi che raggiungono il luogo di destinazione finale senza superare le 12 ore.
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Certificato di omologazione dei mezzi di trasporto su strada (Art. 18 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo