Art. 16
Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente
In vigore dal 22 dic 2004
Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente
L'autorità competente assicura che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i dati registrati:
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dall'apparecchio di controllo installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85;
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dal sistema di navigazione.
Storico versioni
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