Art. 16

Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente

In vigore dal 22 dic 2004
Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente L'autorità competente assicura che il proprio personale sia debitamente formato e attrezzato per controllare i dati registrati: — dall'apparecchio di controllo installato sui mezzi per il trasporto su strada di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; — dal sistema di navigazione.
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Formazione del personale e attrezzatura dell'autorità competente (Art. 16 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo