Art. 14
Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggioda adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi
In vigore dal 22 dic 2004
Controlli e altre misure relative ai giornali di viaggioda adottarsi ad opera dell'autorità competente prima di lunghi viaggi
1. Per lunghi viaggi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi che interessano equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina, l'autorità competente del luogo di partenza:
a)
effettua controlli adeguati per verificare che:
i)
i trasportatori indicati nel giornale di viaggio siano in possesso delle relative autorizzazioni valide del trasportatore, dei certificati di omologazione validi dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi e dei certificati di idoneità validi per i conducenti e i guardiani;
ii)
il giornale di viaggio presentato dall'organizzatore sia realistico e indichi la conformità del trasporto al presente regolamento;
b)
qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) non sia soddisfacente, chiede all'organizzatore di modificare le modalità del lungo viaggio previsto in modo da renderlo conforme al presente regolamento;
c)
qualora il risultato dei controlli di cui alla lettera a) sia soddisfacente, l'autorità competente appone un timbro sul giornale di viaggio;
d)
invia quanto prima all'autorità competente del luogo di destinazione, del punto di uscita o del posto di controllo, mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all' della direttiva 90/425/CEE, le informazioni relative alle modalità del lungo viaggio previsto riportate nel giornale di viaggio.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), la timbratura del giornale di viaggio non è richiesta per i trasporti effettuati utilizzando il sistema di cui all', paragrafo 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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