Art. 20
Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico
In vigore dal 22 dic 2004
Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico
1. L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che:
a)
la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare;
b)
i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni;
c)
le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento.
2. L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che:
a)
gli animali siano idonei a continuare il viaggio;
b)
le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III:
c)
le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2.
Storico versioni
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