Art. 20

Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico

In vigore dal 22 dic 2004
Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico 1.   L'autorità competente ispeziona le navi adibite al trasporto di bestiame prima del caricamento degli animali per verificare in particolare che: a) la nave sia costruita e attrezzata in modo adatto al numero e alla tipologia degli animali da trasportare; b) i compartimenti in cui gli animali sono alloggiati si presentino in buone condizioni; c) le attrezzature di cui all'allegato I, capo IV, rimangano in buone condizioni di funzionamento. 2.   L'autorità competente ispeziona quanto segue prima e nel corso delle operazioni di carico/scarico delle navi adibite al trasporto di bestiame per garantire che: a) gli animali siano idonei a continuare il viaggio; b) le operazioni di carico/scarico siano effettuate conformemente all'allegato I, capo III: c) le riserve di alimenti e acqua siano conformi ai requisiti di cui all'allegato I, capo IV, sezione 2.
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Ispezione delle navi adibite al trasporto di bestiame al momento del carico e dello scarico (Art. 20 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo