Art. 13

Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente

In vigore dal 22 dic 2004
Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente 1.   L'autorità competente può limitare la portata di un'autorizzazione di cui all', paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all', paragrafo 1, in funzione di criteri verificabili durante il trasporto. 2.   L'autorità competente rilascia ciascuna autorizzazione di cui all', paragrafo 1 o, per i lunghi viaggi, all', paragrafo 1 contrassegnandola con un numero unico nello Stato membro. L'autorizzazione è redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese qualora il trasportatore presumibilmente operi in un altro Stato membro. 3.   L'autorità competente registra le autorizzazioni di cui all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1, così che l'autorità competente possa identificare rapidamente i trasportatori, in particolare in caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento. 4.   L'autorità competente registra in una base di dati elettronica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell', paragrafo 1. Il nome e il numero di autorizzazione del trasportatore sono resi disponibili al pubblico nel periodo di validità dell'autorizzazione. Fatta salva la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di tutela della vita privata, gli Stati membri rendono accessibili al pubblico altri dati in relazione alle autorizzazioni dei trasportatori. La base di dati comprende anche le decisioni notificate ai sensi dell', paragrafo 4, lettera c) e dell', paragrafo 6.
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Rilascio di autorizzazioni ad opera dell'autorità competente (Art. 13 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo