Art. 26
Violazioni e notifica di violazioni
In vigore dal 22 dic 2004
Violazioni e notifica di violazioni
1. In caso di violazione del presente regolamento, l'autorità competente prende le misure specifiche di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. Un'autorità competente, allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme al presente regolamento, lo notifica senza indugio all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione al trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto e, qualora il conducente sia coinvolto nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, all'autorità che ha rilasciato il certificato di idoneità del conducente. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
3. Un'autorità competente del luogo di destinazione, allorché riscontra che il viaggio si è svolto in violazione del presente regolamento, ne informa senza indugio l'autorità competente del luogo di partenza. Tale notifica è corredata di tutte le informazioni e i documenti pertinenti.
4. Allorché stabilisce che un trasportatore non ha ottemperato, o un mezzo di trasporto non è conforme, al presente regolamento o allorché riceve una notifica ai sensi del paragrafo 2 o 3, ove necessario un'autorità competente:
a)
intima al trasportatore in questione di porre rimedio alle irregolarità riscontrate e stabilire sistemi per evitare che esse si ripresentino;
b)
sottopone il trasportatore in questione a controlli addizionali che in particolare richiedono la presenza di un veterinario allorché si procede al carico degli animali;
c)
sospende o revoca l'autorizzazione del trasportatore o il certificato di omologazione del mezzo di trasporto in questione.
5. In caso di violazione del presente regolamento ad opera di un conducente o di un guardiano che detiene un certificato di idoneità di cui all', paragrafo 2, l'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare il certificato di idoneità, in particolare se dalla violazione risulta che il conducente o il guardiano è sprovvisto di conoscenze sufficienti o non è adeguatamente sensibilizzato a trasportare animali conformemente al presente regolamento.
6. In caso di infrazione grave o ripetuta al presente regolamento, uno Stato membro può proibire temporaneamente che il trasportatore o il mezzo di trasporto in questione trasportino animali sul suo territorio, anche se il trasportatore o il mezzo di trasporto sono autorizzati da un altro Stato membro, a patto che si siano esaurite tutte le possibilità offerte dall'assistenza reciproca e dallo scambio di informazioni ai sensi dell'.
7. Gli Stati membri assicurano che tutti i punti di contatto di cui all', paragrafo 2 siano informati senza indugio delle decisioni prese ai sensi del paragrafo 4, lettera c) o dei paragrafi 5 o 6 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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