Art. 24

Assistenza reciproca e scambio di informazioni

In vigore dal 22 dic 2004
Assistenza reciproca e scambio di informazioni 1.   Le norme e le procedure d'informazione di cui alla direttiva 89/608/CEE del Consiglio (20) si applicano ai fini del presente regolamento. 2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli estremi di un punto di contatto ai fini del presente regolamento, compreso, ove disponibile, un indirizzo elettronico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e trasmette gli eventuali aggiornamenti di tali informazioni. La Commissione inoltra gli estremi del punto di contatto agli altri Stati membri nel quadro del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
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Assistenza reciproca e scambio di informazioni (Art. 24 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo