Art. 23

Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori

In vigore dal 22 dic 2004
Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori 1.   L'autorità competente, quando riscontra che una qualsiasi disposizione del presente regolamento non è o non è stata rispettata, intraprende o impone alla persona responsabile degli animali di intraprendere tutte le azioni necessarie per salvaguardare il benessere degli animali. Dette azioni non devono essere tali da causare sofferenze inutili o addizionali agli animali e sono proporzionate alla gravità dei rischi in questione. L'autorità competente recupera i costi di dette azioni nel modo appropriato. 2.   A seconda delle circostanze del caso, tali azioni possono comprendere: a) il cambiamento del conducente o del guardiano; b) la riparazione temporanea del mezzo di trasporto in modo da evitare lesioni immediate agli animali; c) il trasferimento della partita o di parte di essa su un altro mezzo di trasporto; d) la restituzione degli animali al punto di partenza per la via più diretta, o l'autorizzazione a far proseguire gli animali verso il luogo di destinazione per la via più diretta, se questo corrisponde maggiormente al benessere degli animali; e) lo scaricamento degli animali e la loro adeguata sistemazione e cura fino a quando il problema è risolto. Qualora non vi siano altri mezzi per salvaguardare il benessere degli animali, questi sono abbattuti in modo umano o sono sottoposti a eutanasia. 3.   Qualora si debbano intraprendere azioni a causa dell'inosservanza del presente regolamento ai sensi del paragrafo 1 e sia necessario trasportare gli animali in violazione di alcune delle disposizioni del presente regolamento, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione per il trasporto di tali animali. L'autorizzazione identifica gli animali in questione e definisce le condizioni alle quali essi possono essere trasportati fino a che non si realizzi il pieno rispetto del presente regolamento. Tale autorizzazione accompagna gli animali. 4.   L'autorità competente si adopera senza indugio affinché siano intraprese le azioni necessarie nel caso in cui la persona responsabile di detti animali non possa essere contattata o non si attenga alle istruzioni. 5.   Le decisioni prese dalle autorità competenti e i motivi di tali decisioni sono notificati quanto prima al trasportatore o al suo rappresentante e all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1. Ove necessario, le autorità competenti forniscono assistenza al trasportatore per agevolare la realizzazione delle azioni d'emergenza resesi necessarie.
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Azioni d'emergenza in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei trasportatori (Art. 23 Regolamento (UE) 2005/1) — Testo vigente | Portale Normativo