Art. 22
Ritardi nel trasporto
In vigore dal 22 dic 2004
Ritardi nel trasporto
1. L'autorità competente prende le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o la sofferenza degli animali allorché circostanze imprevedibili impediscono l'applicazione del presente regolamento. L'autorità competente assicura che disposizioni specifiche siano prese nel luogo di trasferimento, ai punti di uscita e ai posti d'ispezione frontalieri per dare priorità al trasporto di animali.
2. Nessuna partita di animali è fermata durante il trasporto, a meno che ciò non sia strettamente necessario per il benessere degli animali o per motivi di sicurezza pubblica. Tra il termine del carico e la partenza non si frappone alcun ritardo ingiustificato. Se una partita di animali dev'essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, l'autorità competente assicura che siano prese disposizioni appropriate per la cura degli animali e, ove necessario, per nutrirli, abbeverarli, scaricarli e sistemarli.
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