Art. 25
Sanzioni
In vigore dal 22 dic 2004
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni, come anche le disposizioni per l'applicazione dell', entro il 5 luglio 2006 e le comunicano senza indugio le successive modifiche che le riguardano.
Storico versioni
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